Protocollo d’intesa tra L’ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L e L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS SEZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L’ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. (di seguito E.A.V.)
, società della Regione
Campania che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia. Gestisce per
conto della Regione Campania le ferrovie isolate Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, Le
linee suburbane Cancello-Benevento e Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese e la linea
metropolitana Piscinola-Aversa centro, curandone la manutenzione, l’ammodernamento e il
potenziamento delle infrastrutture e del materiale rotabile, con sede e domicilio fiscale in Napoli,
Corso Garibaldi, 387 cap 80142, rappresentata dal Dott. De Gregorio Umberto, nella sua qualità
di Presidente del C.d.A.

E

L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ETS-APS SEZIONE
TERRITORIALE DI NAPOLI (DI SEGUITO U.I.C.I
), Ente Morale con personalità giuridica
di diritto privato che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e
materiali dell’intera categoria (D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23
dicembre 1978) con sede legale in Via San Giuseppe dei Nudi, 80 cap 80135, c.f. 94087600634,
rappresentata dal Dott. Giuseppe Ambrosina nella sua qualità di PRESIDENTERAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, nato a San Gennaro Vesuviano il 27/04/1964,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’U.l.C.I.

PREMESSO CHE

L’E.A.V. ritiene dì fondamentale importanza l’attuazione di politiche inclusive, sviluppando e
promuovendo azioni volte alla piena fruibilità delle proprie strutture ai diversamente abili, e
considera essenziale che le attività volte all’abbattimento delle barriere architettoniche siano
funzionali alle loro esigenze sin dalla fase di progettazione.
L’U.I.C.I ha istituito, quale organo interno, la commissione accessibilità nel settore del
superamento delle barriere architettoniche e sensoriali e svolge, tra l’altro, attività di progettazione
di piani di intervento locali finalizzati all’ottenimento di spazi fruibili a tutti, con maggiore
attenzione alle persone con disabilità visiva, nonché attività dì supporto tecnico e asseverazione,
formazione, informazione e aggiornamento rivolte al territorio per accrescere La conoscenza del
mondo della disabilità.


VISTI


il D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 (regolamento recante nonne per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) che impone di rendere accessibili gli edifici
pubblici e aperti al pubblico, definendoli come «tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo,
culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività
comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale, adeguando le strntture interne
ed esterne a degli standard precisi».
la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato) e, in particolare, i commi 20 e 21 dell’articolo 32 che stabiliscono:

per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del d.p.r. 24 luglio
1996, n. 503, dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) e, in particolare, il comma 9 dell’articolo 24 che recita: «i piani dì cui
all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate».
Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata), che definisce all’art. 2, punto g), l ‘ACCESSIBJLIT,4 come «la possibilità, anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia».
Il D.P.R. 503/1996, che definisce all’art. 2 le “barriere architettoniche” come:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte dì disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di partì,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i ciechi, per gli ipovedenti.
L’art. t, comma 3, del D.P.R. 503/1996 che stabilisce che: «le presenti nonne si applicano agli
edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a
qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visibilità,
almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici
in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai
servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo vi».


SI CONVIENE QUANTO SEGUE


art. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
L’E.A.V. e L’U.I.C.I – sezione territoriale di Napoli instaurano un patto di collaborazione che
intende favorire l’interazione tra le stesse, al fine di studiare e sviluppare forme di progettazione
partecipate e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive volti a
promuovere una cultura dell’accessibilità e della responsabilità civile.
uici.napoli.08.15.26.11.2025.104.135
art. 2 -IMPEGNI DI E.A.V.
L’E.A.V. si impegna, per il tramite dei propri RUP, a:
attuare, nei limiti delle risorse disponibili e della propria programmazione degli interventi da
realizzare, le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e
integrazioni, con particolare riferimento alle previsioni del d.p.r. 24 luglio l 996, n. 503, e
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativamente all’eliminazione delle barriere
architettoniche e senso-percettive;
cooperare, nell’ambito della propria missione nei limiti delle risorse disponibili, con l’U. I.C.I
nella progettazione sociale, al fine di formulare proposte progettuali specificatamente riferite
a interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive;
consultare l’UICI per quanto attiene le progettazioni relative all’eliminazione delle barriere
architettoniche senso-percettive;
aggregare e sensibilizzare, anche attraverso eventi a scopo formativo e/o promozionale, ì
cittadini, singoli o associati, e le imprese, riguardo la buona pratica dell’inclusione sociale,
ricercando il soddisfacimento dei bisogni collettivi attraverso l’istituzione di una durevole
attività di cooperazione tra amministrazioni comunali, enti privati e cittadini;
osservare e rispettare la normativa vigente in materia di accessibilità, ponendola, qualora la
normativa e la tipologia di intervento lo consenta, quale criterio specifico di valutazione, nelle
procedure di selezione degli avvisi pubblici relativi a bandi di gara.
art. 3 – IMPEGNI U.I.C.I
La commissione accessibilità dell’U.I.C.I, in rappresentanza degli interessi dell’intera categoria
dei Non Vedenti e Ipovedenti, si impegna, qualora richiesto, a fornire supporto ai RUP di EAV:
nelle fasi di progettazione e successiva verifica tecnica della corretta esecuzione di quanto
progettato relativamente all’eliminazione delle barriere architettoniche senso-percettive;
relativamente al monitoraggio dell’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici ricadenti
nella sfera di competenza di E.A.V. anche attraverso censimenti e sopralluoghi nel territorio;
relativamente alla redazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive nelle strutture e
fabbricati già esistenti.
art. 4-VALIDITÀ
Il presente protocollo ha validità per l’intera durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di
stipula e si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta formalizzata mediante atto scritto.
eventuali modifiche al presente protocollo saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante
atto scritto.
uici.napoli.08.15.26.11.2025.104.135
art. 5 – ONERI FINANZIARI
Il presente protocollo non comporta oneri e/o spese per nessuna delle parti coinvolte. Eventuali
accordi inerenti alla partecipazione dell’ U .I.C.I alle commissioni giudicatrici per i bandi di gara
gestiti da E.A.V. e/o l’aggiudicazione di avvisi pubblici a valere su fondi regionali, nazionali ed
europei saranno concordati tra le parti e formalizzati mediante atto scritto.
art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti convengono che, nell’ambito delle attività di cui al presente protocollo d’intesa, non si
prevedono trattamenti di dati personali. Qualora vi sia trattamento di dati personali per le attività
di volta in volta concordate, in ogni caso, le parti agiranno nella piena osservanza dei principi
previsti dalla normativa vigente in materia (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e regolamento UE
2016/679 – GDPR).
art. 7 – FORO COMPETENTE
Il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte nell’applicazione del presente protocollo
è quello del comune di Napoli.
letto, approvato e sottoscritto.

non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che
non siano conformi alle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, in materia di superamento
delle barriere architettoniche. non possono altresì essere erogati dallo stato o da altri enti pubblici
uici.napoli.08.15.26.11.2025.104.135
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al
medesimo decreto.