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con circolare n.135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 l’INPS ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023.
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2023: in via provvisoria sono aumentati i limiti reddituali del 5,1 percento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV del 7,3 percento mentre quelli delle indennitĂ speciale e di accompagnamento vengono incrementati dell’1,31 percento.
Il rinnovo delle prestazioni assistenziali è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennitĂ e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invaliditĂ sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l’anno 2023, ex DM del 10 novembre 2022, GU n. 271 del 19/11/2022); dall’altro, la rivalutazione delle indennitĂ segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro.
Pensione e indennitĂ per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.920,00
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 313,91
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 339,48
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.615,46
Assegno a vita a esaurimento: euro 232,99
IndennitĂ di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 959,21*
IndennitĂ speciale per ciechi parziali: euro 217,64*
(*) le indennitĂ speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione e indennitĂ per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.920,00
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 313,91
Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
IndennitĂ di comunicazione per sordi: euro 261,11
Pensione e indennitĂ per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invaliditĂ civile totale al 100 percento: euro 17.920,00
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 percento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 313,91.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invaliditĂ civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 313,91
Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invaliditĂ civile, una invaliditĂ di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invaliditĂ e l’assegno mensile per invaliditĂ parziale si trasformano in assegno sociale sostitutivo base (INPS, circolare n. 135/2022, par. 9.3 “Trasformazione delle pensioni di invaliditĂ civile in assegno sociale”).
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invaliditĂ civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 17.920,00
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.391,88
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 409,87 (maggiorabile sino a euro 503,27 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.542,51 – o della coppia – 13.085,02).
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalitĂ dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.542,51 se soli; euro 13.085,02 se coniugati).
IndennitĂ di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 527,16.
Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennitĂ di accompagnamento dovrĂ darne comunicazione all’INPS, perchĂ© venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento. Lo prevede l’art. 1, comma 3, della legge n. 18/1980, che parla testualmente di esclusione dall’indennitĂ per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” (La sospensione dell’indennitĂ di accompagnamento non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN, nei confronti dei quali opera solo una riduzione della pensione).
IndennitĂ di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecitĂ parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 527,16
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennitĂ di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invaliditĂ pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88
IndennitĂ di frequenza: euro 313,91
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennitĂ di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrĂ darne comunicazione all’INPS, perchĂ© venga sospesa l’erogazione dell’indennitĂ (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennitĂ di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invaliditĂ civile, di una invaliditĂ di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Nota Bene: l’indennitĂ di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunitĂ di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennitĂ di frequenza. Infatti, le comunitĂ famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensitĂ assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennitĂ di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 135/2022, Allegato INPS, p. 22 e a seguire pp. 37 e ss.). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. “Incremento al milione” per i ciechi civili assoluti (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).
Ricordiamo che i limiti reddituali per le maggiorazioni sociali si calcolano in modo differente e piĂą restrittivo. Ad esempio, l’assicurato cieco assoluto a partire dai 18 anni, può richiedere l’incremento al milione della pensione di cecitĂ (per il 2023, fino a euro 700,18), qualora il suo reddito personale lordo non superi euro 9.102,34; se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 15.644,85*
(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
Al riguardo, come ogni anno, abbiamo simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati, che danno diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.
In tali ipotesi, il reddito familiare sarĂ certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrĂ ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV. Nota bene: Nonostante i meccanismi dell’INPS, che dovrebbero garantire in automatico il pagamento delle maggiorazioni sociali laddove spettanti, è bene sapere che, in caso di disallineamento è necessario presentare all’Ente previdenziale la domanda di ricostituzione reddituale per altro, avendo premura di allegare un AP70 ex novo, che sia debitamente compilato nei redditi “altri” percepiti sia dal titolare della prestazione cat. INVCIV, che dal coniuge. In assenza di redditi diversi da quelli da Casellerio pensioni, oltre all’AP70 si consiglia di esibire all’INPS anche una dichiarazione dell’interessato, a mezzo della quale, sotto la propria responsabilitĂ , dichiara di non percepire altri redditi, oltre a quelli giĂ conosciuti all’INPS.
Per i titolari di prestazioni di invaliditĂ civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 135/2022, par. 9.1).
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2023, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilitĂ successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.
Rilascio di un nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria (INPS, messaggi n. 3315 del 01/10/2021 e n. 2518 del 21/06/2022. Messaggio in mailing-list UICI del 22/06/2022)
I cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invaliditĂ , cecitĂ , sorditĂ , handicap e disabilitĂ possono allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria” all’interno del profilo INPS. Detta documentazione sarĂ accettata online solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:
La documentazione trasmessa online sarĂ resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrĂ pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrĂ poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrĂ convocare a visita diretta l’interessato.
Sospensione automatica delle prestazioni (INPS, messaggio n. 4315 del 30/11/2022)
L’INPS ha implementato la sospensione delle prestazioni cat. INVCIV, in occasione di:
Tale sospensione automatica interessa anche i minori, che potranno vedersi sospendere il pagamento dell’indennitĂ di frequenza nel periodo estivo, in quest’ultimo caso, attraverso l’acquisizione d’ufficio, da parte dell’INPS, delle informazioni relative alla frequenza scolastica, contenute negli archivi del Ministero dell’Istruzione. Ciò, a meno che il minore non venga seguito da centri estivi di recupero e/o riabilitazione, per cui sarĂ necessario che la famiglia informi preventivamente l’INPS, in modo da evitare la sospensione dell’indennitĂ di frequenza.
Eventuali criticitĂ derivanti dall’adozione del processo automatizzato potranno essere segnalate alla casella di posta elettronica verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it.