Convenzione tra il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Napoli

Nasce una collaborazione per l’inclusione attraverso la musica

Convenzione Tra

Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli

con sede in Napoli, Via San Pietro a Majella n. 35, C.F. 80017700636, rappresentato dal Prof. Gaetano Panariello, nato a Portici (NA) il 14 settembre 1961, in qualità di Direttore, di seguito denominato“Conservatorio”.

e

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) – Sezione Territoriale di Napoli

con sede in Napoli, Via San Giuseppe dei Nudi n. 80, C.F. 94087600634, rappresentata dal Dott. Giuseppe Ambrosino, nato a San Gennaro Vesuviano il 27 aprile 1964, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale della sezione territoriale di Napoli, di seguito denominata“UICI”.

Congiuntamente denominate “le Parti”.

PREMESSO CHE

  • Il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, quale istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale, promuove la formazione, la produzione artistica, la ricerca e la diffusione della cultura musicale, favorendo altresì i principi di partecipazione, inclusione e pari opportunità.
  • L’UICI è impegnata nella promozione dei diritti, dell’autonomia, della partecipazione sociale, culturale e formativa delle persone cieche e ipovedenti e nella realizzazione di iniziative volte a favorirne la piena inclusione nella società.
  • La musica costituisce uno strumento privilegiato di espressione, formazione, partecipazione e integrazione e può rappresentare un importante veicolo di inclusione delle persone cieche e ipovedenti nei percorsi di formazione e produzione musicale.
  • Le Parti riconoscono l’importanza di sviluppare iniziative finalizzate a rimuovere le barriere che possono ostacolare la partecipazione delle persone cieche e ipovedenti alle attività musicali, formative e culturali.
  • Le Parti intendono instaurare una collaborazione stabile volta a promuovere la conoscenza e la partecipazione delle persone cieche e ipovedenti alla vita musicale e culturale del Conservatorio, nonché a sensibilizzare la comunità accademica e il pubblico sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

  1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra il Conservatorio e l’UICI per la promozione dell’inclusione delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito musicale, formativo e culturale.
  2. La collaborazione è finalizzata, in particolare, alla progettazione e realizzazione di attività musicali, formative, culturali e divulgative che favoriscano la partecipazione delle persone cieche e ipovedenti alla vita del Conservatorio e, più in generale, alla fruizione e alla pratica musicale.
  3. Le attività potranno essere realizzate presso le sedi del Conservatorio, presso le sedi dell’UICI o presso altri luoghi individuati di comune accordo.

Articolo 2 – Finalità

La collaborazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la piena inclusione delle persone cieche e ipovedenti nelle attività musicali e culturali;

b) favorire l’accesso alla formazione musicale e alla pratica strumentale e vocale;

c) sviluppare iniziative volte alla conoscenza delle metodologie e degli strumenti utili all’apprendimento musicale da parte di persone cieche e ipovedenti;

d) promuovere la partecipazione di musicisti ciechi e ipovedenti ad attività concertistiche e artistiche;

e) sensibilizzare studenti, docenti, personale e pubblico sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione in ambito musicale;

f) favorire il confronto tra esperienze, competenze e buone pratiche maturate dalle due istituzioni;

g) promuovere la ricerca e la sperimentazione di modalità innovative di accessibilità alla musica e ai materiali didattici;

h) valorizzare il patrimonio musicale e culturale attraverso iniziative rivolte a un pubblico il più possibile ampio e inclusivo.

Articolo 3 – Attività di collaborazione

Per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione, le Parti potranno realizzare congiuntamente:

  • concerti, rassegne e manifestazioni musicali con la partecipazione di musicisti ciechi e ipovedenti, studenti e docenti del Conservatorio;
  • seminari e incontri formativi sulle metodologie didattiche e sulle problematiche relative all’apprendimento musicale delle persone cieche e ipovedenti;
  • conferenze e tavole rotonde sui temi dell’accessibilità, dell’inclusione e della partecipazione alla vita musicale;
  • masterclass e laboratori musicali rivolti a studenti, docenti, musicisti e persone cieche e ipovedenti;
  • attività di orientamento e avvicinamento alla formazione musicale rivolte a giovani ciechi e ipovedenti;
  • iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti e alla comunità accademica;
  • progetti di ricerca e sperimentazione nel campo dell’accessibilità dei materiali musicali e didattici;
  • iniziative finalizzate alla produzione e alla diffusione di materiali musicali accessibili;
  • attività di promozione e divulgazione attraverso pubblicazioni, piattaforme digitali, siti istituzionali e canali di comunicazione delle Parti;
  • ogni altra attività ritenuta utile e coerente con le finalità della presente Convenzione.

Articolo 4 – Modalità di attuazione

Le attività saranno definite mediante accordi attuativi, programmi annuali o specifici progetti concordati tra le Parti.

Per ciascuna iniziativa potranno essere individuati:

  • gli obiettivi e i contenuti;
  • i soggetti coinvolti;
  • il calendario e la sede di svolgimento;
  • le modalità organizzative;
  • le eventuali risorse finanziarie necessarie;
  • le modalità di comunicazione e divulgazione;
  • gli eventuali strumenti e ausili necessari a garantire l’accessibilità.

Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative.

Articolo 5 – Impegni del Conservatorio

Il Conservatorio si impegna a:

a) mettere a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali e organizzative, spazi e strutture idonei allo svolgimento delle attività;

b) favorire la partecipazione di docenti, studenti e personale alle iniziative previste dalla Convenzione;

c) promuovere, nell’ambito delle proprie attività formative e artistiche, iniziative rivolte all’inclusione delle persone cieche e ipovedenti;

d) collaborare alla progettazione di seminari, conferenze, laboratori e attività concertistiche;

e) favorire la diffusione delle iniziative attraverso i propri canali istituzionali;

f) individuare, per ciascun progetto, le figure di riferimento necessarie alla sua realizzazione.


Articolo 6 – Impegni dell’UICI

L’UICI si impegna a:

a) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità nell’ambito dell’inclusione delle persone cieche e ipovedenti;

b) collaborare all’individuazione dei destinatari delle iniziative e alla loro partecipazione alle attività;

c) fornire, ove possibile, indicazioni e supporto sulle modalità più efficaci per garantire l’accessibilità delle attività;

d) collaborare alla progettazione e realizzazione di seminari, conferenze, concerti e laboratori;

e) favorire la diffusione delle iniziative attraverso i propri canali istituzionali;

f) individuare, per ciascun progetto, le figure di riferimento necessarie alla sua realizzazione.


Articolo 7 – Accessibilità

Le Parti si impegnano a porre particolare attenzione all’accessibilità delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione.

A tal fine potranno essere adottate, in relazione alle specifiche esigenze dei partecipanti, misure e strumenti idonei a favorire la partecipazione delle persone cieche e ipovedenti, anche attraverso:

  • materiali didattici e informativi accessibili;
  • strumenti e tecnologie assistive;
  • modalità alternative di fruizione dei contenuti;
  • adeguate modalità di comunicazione e orientamento;
  • supporto all’accessibilità degli spazi e delle attività.

Le modalità concrete saranno definite in relazione alle caratteristiche delle singole iniziative.


Articolo 8 – Referenti della Convenzione

Ciascuna Parte individuerà un proprio referente per il coordinamento delle attività previste dalla presente Convenzione.

I referenti avranno il compito di:

  • mantenere i rapporti tra le Parti;
  • proporre e coordinare le iniziative;
  • verificare lo stato di attuazione dei progetti;
  • favorire la programmazione delle attività;
  • proporre eventuali modifiche o integrazioni ai programmi di collaborazione.

I nominativi dei referenti saranno comunicati reciprocamente tra le Parti.


Articolo 9 – Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta, di per sé, oneri finanziari a carico delle Parti.

Eventuali spese connesse alla realizzazione delle singole iniziative saranno definite preventivamente negli specifici accordi attuativi, nei quali saranno altresì individuate le rispettive responsabilità finanziarie.

Le Parti potranno partecipare congiuntamente a bandi, avvisi pubblici e programmi di finanziamento nazionali, regionali, europei o di altri enti pubblici e privati finalizzati al sostegno delle attività oggetto della presente Convenzione.


Articolo 10 – Comunicazione e utilizzo dei loghi

Le Parti potranno dare comunicazione delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione attraverso i rispettivi siti istituzionali, comunicati stampa, social media, materiali informativi e altri strumenti di comunicazione.

L’utilizzo dei rispettivi loghi e segni distintivi dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Parte interessata e dovrà avvenire nel rispetto delle relative disposizioni istituzionali.


Articolo 11 – Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza, le Parti potranno concordarne il rinnovo mediante apposito atto scritto.

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.


Articolo 12 – Recesso

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso non pregiudicherà la conclusione delle attività già avviate, salvo diverso accordo tra le Parti.


Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.


Articolo 14 – Responsabilità

Ciascuna Parte è responsabile delle attività direttamente organizzate e realizzate nell’ambito delle proprie competenze.

Per le attività realizzate congiuntamente, le rispettive responsabilità saranno definite negli specifici accordi attuativi, tenendo conto della natura e delle modalità di svolgimento delle singole iniziative.


Articolo 15 – Collaborazione istituzionale

Le Parti riconoscono nella presente Convenzione uno strumento di collaborazione istituzionale volto a favorire una maggiore partecipazione delle persone cieche e ipovedenti alla vita musicale e culturale.

La collaborazione potrà essere progressivamente ampliata ad ulteriori ambiti di interesse comune, purché coerenti con le finalità della presente Convenzione e previa intesa tra le Parti.


Articolo 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e i principi generali dell’ordinamento.

La presente Convenzione è redatta in duplice originale, uno per ciascuna Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli

Per il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli

Il Direttore
Prof. Gaetano Panariello

Per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – UICI

Il Presidente e Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe Ambrosino